di ANMIC
09 dicembre 2016Per la determinazione della pensione d’invalidità non viene considerato il reddito della casa d’abitazione
Le norme di riferimento secondo la Corte sono costituite dalla Legge n. 118/1971, art. 12 e n. 153 n. 153/1969, art. 26. Questo è stato confermato da parecchie sentenze della Corte di Cassazione. Fino ad oggi la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economica (ASWE), ha considerato la rendita catastale della prima casa d’abitazione per gli invalidi civili che hanno fatto domanda per la concessione della pensione d’invalidità.
Come ANMIC Alto Adige abbiamo rilevato questa illegittimità e abbiamo invitato la Provincia a escludere il conteggio della rendita catastale della prima casa d’abitazione. La Provincia nel frattempo ha modificato la delibera della Giunta provinciale che prevedeva di considerare la rendita catastale quale componente del reddito. Conseguentemente anche sulla modulistica attualmente in uso verrà tolta la voce “rendita catastale da fabbricati relativa alla prima casa d’abitazione”.
Gli invalidi civili, ciechi civili e sordi ai quali per questo motivo è stata negata o revocata la prestazione per la pensione d’invalidità, possono fare una nuova domanda presso l’ASWE.
La nuova domanda “dichiarazione di responsabilità” può essere richiesta anche presso di noi tramite e-mail.
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