Calcolo del reddito annuale e TFR

di ANMIC

27 agosto 2014

Limite di reddito per persone occupate con invalidità parziale: cosa fare?

Il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha approvato encomiabilmente nel 2006 che il reddito da lavoro conseguito da persone con invalidità parziale (invalidità tra il 74% e il 99%) venga conteggiato solo per il 50% ai fini del calcolo del reddito; ciò significa che i limiti di reddito per persone con invalidità parziale ammontano al doppio di quelli nazionali.

L’attuale limite di reddito per persone occupate con invalidità parziale ammonta a 9.591,14 euro. Di conseguenza l’invalido parziale può guadagnare su 13 mensilità fino a circa 700 euro lordi e su 14 mensilità circa 650 euro lordi, senza perdere la pensione di invalidità parziale che attualmente ammonta a 434,16 euro (5.644,08 euro all’anno).

Fin qua tutto bene. Il problema è invece il trattamento di fine rapporto!

Nel momento della risoluzione di un pluriennale rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore il lavoratore invalido si ritrova una brutta sorpresa.
Nella “dichiarazione di responsabilità” ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in cui la persona invalida dichiara la propria situazione economica e che va consegnata ogni anno entro il 31 maggio all’ASWE – Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, va indicato anche il trattamento di fine rapporto che viene conteggiato come “reddito da lavoro”. Per molti invalidi parziali ciò rappresenta la “fine” della pensione di invalidità parziale per un intero anno.

I seguenti redditi vengono considerati al 50% come reddito da lavoro:

  • reddito da lavoro dipendente
  • reddito da lavoro autonomo
  • erogazioni percepite dalla cassa integrazione guadagni
  • trattamento di fine rapporto

Che fare allora?
Il consiglio dell’ANMIC Alto Adige agli invalidi parziali: parlate con il vostro datore di lavoro! Il codice civile prevede che il trattamento di fine rapporto può essere regolamentato dai contratti collettivi di lavoro o da accordi individuali, qualora di maggior favore per il lavoratore. Ogni datore di lavoro può quindi decidere liberamente la tipologia di liquidazione e liquidare, se è d’accordo, ogni anno il trattamento di fine rapporto. Inoltre: il calcolo del reddito individuale andrebbe effettuato all’inizio di ogni anno, considerando anche eventuali festività e ore di lavoro straordinario retribuite.

 

Immagine: CC0 1.0 Universal, www.unsplash.com

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