di ANMIC
12 settembre 2019L'INPS informa sui tempi di permanenza all'estero per non perdere la pensione
Con il messaggio n. 20966/2013, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) ha fornito informazioni sulla durata di un soggiorno all’estero senza perdere la pensione di invalidità civile. In linea di massima, le prestazioni assistenziali come assegni, pensioni, indennità di invalidità civile o l’assegno sociale (ex pensione sociale) non possono essere utilizzate dagli invalidi civili che hanno trasferito la loro residenza all’estero. Le prestazioni assistenziali continuano ad essere pagate solo se il soggiorno sia di “breve durata”. Nel messaggio n. 20966 del 20.12.2013 l’INPS chiarisce di quale periodo si tratta.
La comunicazione stabilisce che le suddette prestazioni assistenziali saranno pagate solo se il soggiorno all’estero non supera i 6 mesi. Superati i 6 mesi, le prestazioni verranno solo pagate in presenza di “gravi motivi sanitari”. Si tratta, ad esempio, di interventi terapeutici, ricoveri ospedalieri, servizi di assistenza specializzata in istituzioni sanitarie straniere, necessità di un’assistenza permanente da parte di un familiare residente all’estero o necessità di acquistare medicinali disponibili al di fuori del territorio italiano. Se l’interessato soggiorna all’estero per un anno senza richiedere le prestazioni assistenziali, la residenza verrà verificata e le prestazioni assistenziali verranno ritirate.
Tuttavia, se, in caso di revoca delle prestazioni assistenziali, l’interessato presenta il verbale della commissione medica e i necessari requisiti amministrativi, le prestazioni assistenziali possono essere richieste nuovamente utilizzando il modulo AP93 senza dover presentare i gravi motivi di salute.
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