di ANMIC
24 giugno 2021Per i figli minori disabili l’importo mensile è maggiorato di 50 euro
Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 stabilisce che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 verrà erogato un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato solo alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli attuali assegni per il nucleo familiare ovvero lavoratori autonomi, disoccupati e incapienti. Uno dei requisiti prevede che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) familiare non debba superare i 50 mila euro annui.
Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Unica eccezione: per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Presentazione delle domande
A partire dal 1° luglio 2021 sarà disponibile online la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- Portale web, raggiungibile direttamente dalla home page dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento)
- Istituti di patronato
Misura dell’assegno
L’assegno per i figli viene erogato per ciascun figlio minore in una cifra che varia a seconda del numero di figli e della situazione economica della famiglia, certificata con l’ISEE: più l’ISEE è alto, più basso sarà l’assegno.
Figli minori con disabilità
In questo caso l’importo mensile per figlio è maggiorato di 50 euro. Quindi, per livelli di ISEE inferiori a 7.000 euro l’importo mensile per figlio disabile è pari a 217,50 euro nel caso di nuclei con 1 o 2 figli e a 268 euro nel caso di nuclei con 3 o più figli.
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