di ANMIC
17 agosto 2016Modifica calcolo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per i nuclei familiari con componenti con disabilità
Con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 l’INPS è intervenuto a dettare istruzioni in materia di calcolo ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità in conseguenza dell’entrata in vigore dell’articolo 2 sexies del D.L. n. 29/3/2016, n. 42 convertito nella legge 26/5/2016, n. 89, emanata in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016.
Questi in sintesi gli aspetti di novità:
1. Devono essere esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità.
2. Non sono più sottraibili dal reddito del nucleo familiare:
- le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenuta direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;
- la rette per l’ospitalità in strutture di ricovero sia pubblica o privata o convenzionata;
- le franchigie per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente;
- in sostituzione delle detrazioni indicate in precedenza, per gli stessi soggetti disabili è prevista una maggiorazione dello 0,5% del parametro della scala di equivalenza.
Le nuove regole saranno calcolati a far data dal 29 maggio 2016 e per quelli in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati alla data del 28 maggio 2016 saranno modificati d’ufficio.
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