Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – Sentenza Consiglio di Stato

di ANMIC

09 marzo 2016

L'indennità di accompagnamento non è reddito ai fini ISEE

Le indennità concesse ai disabili non possono entrare nel reddito ai fini del calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 842/2016 depositata il 29 febbraio 2016, in cui viene confermata la decisione del TAR Lazio che aveva dichiarato illegittima l’inclusione del reddito rilevante ai fine ISEE, delle indennità di accompagnamento, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni risarcitorie.

I Giudici di Palazzo Spada ribadiscono quanto affermato dal TAR. Si legge nella motivazione che:

“Non ogni indennità è assimilabile ad un reddito quando si tratti di altro tipo di soggetti e di prestazioni. Non è allora chi non veda che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.”

Poiché quanto deciso ha efficacia retroattiva, andranno riconsiderate tutte quelle situazioni assistenziali che sono state escluse o per le quali è stato chiesto un intervento economico aggiunto non dovuto.

 

Immagine: CC BY-SA 3.0, Fondazione Cariplo, commons.wikimedia.org

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