di ANMIC
16 ottobre 2020Lavoro agile e congedo straordinario
Lavoro agile e congedo straordinario – Artt. 21 bis e 21 ter del D.L. n. 104/2020 convertito nella legge n. 126/2020.
L’articolo 21 ter dispone che, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92, hanno diritto a svolgere la presentazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali. Tutto ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda presenza fisica.
L’articolo 21 bis dispone che, fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori pubblici e privati, il genitore lavoratore dipendente possa svolgere la presentazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni, convivente, che abbia contratto il COVID 19 all’interno del plesso scolastico o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi sia pubblici che privati, oppure all’interno di strutture frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. Per i periodi di congedo è prevista la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione.
Nell’ipotesi in cui la presentazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile è prevista la possibilità di beneficiare del congedo straordinario.
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